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a cura di Dott. Giampaolo De Simone - dottore commercialista A.P.S. Srl
I contribuenti Minimi che a partire dal 2012 non rispettano i nuovi requisiti previsti dall’ art. 27 del DL n.98/2011 possono alternativamente:
1) Aderire al “Regime EX-Minimi” detto anche “supersemplificato”
2) Optare per il regime contabile ordinario
Ai sensi dell’art 27 del DL n. 98/2011, i contribuenti che si avvalgono del regime supersemplificato sono esonerati dai seguenti obblighi:
registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto;
tenuta del registro dei beni ammortizzabili;
liquidazioni e versamenti periodici dell'Iva;
versamento dell’acconto annuale dell'Iva;
presentazione della dichiarazione Irap.
Sono invece obbligati a:
conservare i documenti ricevuti e emessi ai sensi dell'art. 22 del DPR 600/1973;
procedere alla fatturazione e certificazione dei corrispettivi;
predisporre la comunicazione annuale dei dati Iva;
presentare le dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto;
versare con periodicità annuale l'Iva (entro il 16 marzo di ogni anno);
versare l'acconto e il saldo dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali;
assolvere gli adempimenti dei sostituti d'imposta;
predisporre e inviare lo spesometro;
compilare il modello per la comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sedi in paesi "Black list" .
Inoltre gli ex-minimi sono soggetti agli studi di settore.
Qualora invece si opti per il regime contabile ordinario, tale scelta è vincolante per almeno un triennio ed è comunicata tramite la presentazione della prima dichiarazione annuale.
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