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Uscita dal Regime fiscale dei "vecchi" minimi PDF Stampa E-mail

a cura di Dott. Giampaolo De Simone - dottore commercialista A.P.S. Srl

I contribuenti Minimi che a partire dal 2012 non rispettano i nuovi requisiti previsti dall’ art. 27 del DL n.98/2011 possono alternativamente:

1) Aderire al “Regime EX-Minimi” detto anche “supersemplificato”

2) Optare per il regime contabile ordinario

Ai sensi dell’art 27 del DL n. 98/2011, i contribuenti che si avvalgono del regime supersemplificato sono esonerati dai seguenti obblighi:

registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto;

tenuta del registro dei beni ammortizzabili;

liquidazioni e versamenti periodici dell'Iva;

versamento dell’acconto annuale dell'Iva;

presentazione della dichiarazione Irap.

Sono invece obbligati a:

conservare i documenti ricevuti e emessi ai sensi dell'art. 22 del DPR 600/1973;

procedere alla fatturazione e certificazione dei corrispettivi;

predisporre la comunicazione annuale dei dati Iva;

presentare le dichiarazioni annuali ai fini delle imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto;

versare con periodicità annuale l'Iva (entro il 16 marzo di ogni anno);

versare l'acconto e il saldo dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali;

assolvere gli adempimenti dei sostituti d'imposta;

predisporre e inviare lo spesometro;

compilare il modello per la comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sedi in paesi "Black list" .

Inoltre gli ex-minimi sono soggetti agli studi di settore.

 

Qualora invece si opti per il regime contabile ordinario, tale scelta è vincolante per almeno un triennio ed è comunicata tramite la presentazione della prima dichiarazione annuale.

 
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