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Novità per le ritenute fiscali sulle fatture per gli interventi edilizi che consentono la detrazione di imposta del 36% e 55%.
La novità riguarda anche i Condomìni. La circolare 40/e del 28 luglio 2010 della Agenzia delle Entrate ha specificato che in base alla normativa vigente "i condomìni in qualità di sostituti di imposta devono operare la ritenuta di acconto del 4%, prevista dall’articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d’appalto di opere o servizi". Tale norma si "scontra" con la più recente disposizione ex art. 25 del DL n. 78 del 2010, che prevede una ritenuta del 10% effettuata dalla Banca e/o dalla Posta.
La Circolare in parola specifica che "Al fine di evitare che le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni di servizi o cessioni di beni per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica subiscano sullo stesso corrispettivo più volte il prelievo alla fonte, dovrà essere applicata la sola ritenuta del 10% prevista dal predetto decreto legge n. 78 del 2010."
Quindi attenzione! Dalla lettura della Circolare si evince che a decorrere dal 01 luglio 2010, se la fattura da pagare attiene ad un intervento (di imprese e professionisti) riconducibile alle ristrutturazioni per le quali è stato richiesto il beneficio della detrazione 36% e 55%, NON DEVE ESSERE EFFETTUATA alcuna ritenuta da parte del Condominio. La ritenuta verrà effettuata direttamente dalla Banca.
E' evidente che se per l'opera non è stato richiesto il beneficio della detrazione del 36% e/o 55% varrà la normativa ordinaria con le "classiche" ritenute operate dal Condominio (4% e, sui professionisti 20%).
Giampaolo De Simone - Dottore Commercialista
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