Aggiornamento on line

Eventi

Non ci sono eventi programmati
Visualizza il calendario

Fisco

Home arrow News arrow Fisco: i nuovi Minimi dal 01/01/2012
Fisco: i nuovi Minimi dal 01/01/2012 PDF Stampa E-mail

a cura di Giampaolo De Simone - Dottore Commercialista -  A.P.S. Srl

Il nuovo regime dei minimi a decorrere dal 2012

L'art. 27 del DL n.98/2011 ha modificato il regime dei Contribuenti Minimi, definendolo "Regime fiscale di vantaggio per l' imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità". La funzione principale di questo regime forfetario è quella di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani e di coloro che perdono il lavoro.

Requisiti del nuovo "Regime dei Minimi

possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 96 a 99, L. 244/2007 (vedete la nota in fondo al presente documento);

il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare.

l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, una mera prosecuzione di altre attività precedentemente svolte sotto forma di lavoro dipendente, tranne nel caso in cui il lavoratore dimostri di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause non dipendenti dalla sua volontà

inizio dell'attività successivamente al 31/12/2007.

Durata del "Regime di Minimi"

Il regime dei minimi ha la durata massima di 5 anni a far data dall'esercizio di inizio dell'attività. Tale vincolo di permanenza limitata non riguarda i soggetti che non hanno compiuto i 35 anni di età. Infatti, per questi soggetti, il regime semplificato si applica fino al periodo d'imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, senza esercitare nessuna opzione. Ovviamente si decade dal regime anticipatamente allorquando vengano meno gli altri requisiti previsti per la permanenza nel regime.

Nuove caratteristiche del "Regime dei Minimi"

Imposta sostitutiva: sul reddito imponibile (art. 1, commi 104 e 108, L. 244/07 e art. 4 D.M. 2 gennaio 2008) si applica l'imposta sostitutiva del 5% (era il 20% fino al periodo d'imposta 2011 e modello UNICO 2012).

Ritenuta d'acconto: i ricavi e i compensi dei soggetti che adottano il regime dei minimi non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta.

I contribuenti devono rilasciare apposita dichiarazione da cui risulta la loro "appartenenza" al regime dei minimi.

Aspetti previdenziali: nulla di nuovo"

Restano invariate le norme che disciplinano gli aspetti previdenziali. Al riguardo si rimanda alle normative INPS e delle singole casse previdenziali .

NOTA:

Legge finanziaria 2008 - Articolo 1 - Commi da 96 a 99

96. Ai fini dell'applicazione del regime previsto dai commi da 96 a 117, si considerano contribuenti minimi le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo:

a) nell'anno solare precedente:

1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;

2) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;

3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), dello stesso testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.

97. Agli effetti del comma 96 le cessioni all'esportazione e gli acquisti di beni strumentali si considerano effettuati sulla base dei criteri di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

98. Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 96 e 99.

99. Non sono considerati contribuenti minimi:

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

b) i soggetti non residenti;

c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

d) gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico.

 
< Prec.   Pros. >

Area riservata





Password dimenticata?
Non ancora registrato? Registrati
Area Download