Aggiornamento on line

Eventi

Non ci sono eventi programmati
Visualizza il calendario

Fisco

Home arrow News arrow Sicurezza lavoro: DVR redatto ante 16/5/09 senza data certa
Sicurezza lavoro: DVR redatto ante 16/5/09 senza data certa PDF Stampa E-mail

Quesito: il DVR redatto ante 16 maggio a norma del D.Lgs 81/2008 e sprovvisto della data certa è sanzionabile?

(nota: il problema è ormai superato. Vedi degli stessi autori altro articolo al riguardo)

 

di Giampaolo De Simone, Stefano Marvardi, Agostino Pozzolo

Per una corretta comprensione del tema ed una corretta risposta è necessario partire dall'art. 32 della legge di conversione del milleproroghe dove al comma secondo si specifica che il termine inserito all'art. 306, secondo comma, con riferimento all'art. 28, comma 1 e 2 è prorogato al 16 maggio 2009.

Si noti che l'art. 28 del D.Lgs 81/2008, al secondo comma, introduce il requisito della data certa del DVR.

L'art. 306 del D.Lgs. “disposizioni finali” stabilisce, nel suo testo originario, che le disposizioni di cui all'art. 28 ed altre tra le quali quelle sanzionatorie, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.”

 

Come premesso l'art. 32 della legge di conversione del milleproroghe stabilisce la sostituzione del termine indicato dall’articolo 306 (termine di 90 gg dalla entrata in vigore della legge) con il 16 maggio 2009.

Rileggendo pertanto il testo “novellato” dalla nuova scadenza del 16 maggio E' CHIARO che prima di tale data non esisteva nessun obbligo di apporre data certa: devono avere data certa, quindi, i soli DVR redatti DOPO tale data.

Quindi inserendo il nuovo termine del 16 maggio nel contesto dell'art. 306, comma secondo, ne deriva che le disposizioni ex art. 28 (e quindi anche la data certa) “diventano efficaci” solo dal 16 maggio. Ad ulteriore conferma, l'ultimo capoverso, dell'art. 306 specifica che “fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti” e le norme previgenti, appunto, non prevedevano alcuna data certa da apporsi nel DVR.

E' parere dello scrivente, supportato dal testo normativo, che i DVR redatti ante 16 maggio 2009 potevano e possono essere sprovvisti di data certa.

Resta inteso che lo stesso DVR dovrà essere aggiornato ogni qual volta se ne ravvisi l'opportunità. Il nuovo DVR, è evidente, dovrà avere data certa.

 

APPENDICE

Normativa di riferimento

Art. 32.

(della legge conversione milleproroghe)

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

 

1. Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e

 

41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.

 

81, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 16

 

maggio 2009.

 

2. Il termine di cui all'articolo 306, comma 2, del decreto

 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni (N.B.: SI RIFERISCE AL TERMINE DI 90 GG PER L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE), con

 

riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 2,

 

del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello

 

stress lavoro-correlato e la data certa, e' prorogato al 16 maggio

 

2009.

 

Art. 306.

(D.Lgs 81/2008)

Disposizioni finali

 

1. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della

 

Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, costituiscono integrazione di

 

quelle contenute nel presente decreto legislativo.

 

2. Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e

 

28, nonche' le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi

 

che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni

 

sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci

 

decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente

 

decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a

 

trovare applicazione le disposizioni previgenti.

 

 

Art. 28.

(D.Lgs 81/2008)

Oggetto della valutazione dei rischi

 

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a),

 

anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o

 

dei preparati chimici impiegati, nonche' nella sistemazione dei

 

luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e

 

la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di

 

lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli

 

collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti

 

dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le

 

lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal

 

decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonche' quelli connessi

 

alle differenze di genere, all'eta', alla provenienza da altri Paesi.

 

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a),

 

redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e

 

contenere:

 

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la

 

sicurezza e la salute durante l'attivita' lavorativa, nella quale

 

siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

 

b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione

 

attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a

 

seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1,

 

lettera a);

 

 
< Prec.   Pros. >

Area riservata





Password dimenticata?
Non ancora registrato? Registrati
Area Download